Art. 5

Art. 5

In vigore dal 15 lug 1991
1. Per contribuire a migliorare i redditi agricoli, nonché le condizioni di vita, di lavoro e di produzione nelle aziende agricole, gli Stati membri istituiscono, nell'ambito dell'azione comune di cui all', un regime di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole il cui titolare: a) eserciti l'attività agricola a titolo principale. Tuttavia, gli Stati membri possono applicare il regime d'aiuto di cui agli articoli da 5 a 9 agli imprenditori agricoli che, pur non essendo agricoltori a titolo principale, ricavino almeno il 50 % del loro reddito totale dalle attività agricole, forestali, turistiche o artigianali, oppure da attività di conservazione dello spazio naturale che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche, svolte nella loro azienda, purché il reddito direttamente proveniente dall'attività agricola nell'azienda non sia inferiore al 25 % del reddito totale dell'imprenditore e il tempo di lavoro dedicato alle attività esterne all'azienda non superi la metà del tempo di lavoro totale dell'imprenditore; b) possieda una sufficiente capacità professionale; c) presenti un piano di miglioramento materiale dell'azienda. Tale piano deve dimostrare, tramite un calcolo specifico, che gli investimenti sono giustificati riguardo alla situazione dell'azienda e alla sua economia e che la sua realizzazione produce un miglioramento duraturo di tale situazione, in particolare del reddito da lavoro per unità di lavoro umano (ULU) nell'azienda, oppure è necessaria per mantenere l'attuale livello del reddito da lavoro per ULU; d) si impegni a tenere una contabilità semplificata comprendente almeno: - la tenuta dei libri delle entrate-spese, con documenti giustificativi, - l'elaborazione di un bilancio annuale concernente lo stato dell'attivo e del passivo dell'azienda. Tuttavia, nelle zone svantaggiate determinate conformemente agli della direttiva 75/268/CEE, la Spagna, la Grecia, l'Italia, per quanto concerne il Mezzogiorno, comprese le isole, e il Portogallo, per tutto il suo territorio, sono autorizzati ad accettare i piani di miglioramento presentati fino al 31 dicembre 1991 da aziende che non soddisfano le condizioni di cui al presente punto, sempreché il volume di lavoro dell'azienda non richieda più dell'equivalente di una ULU e gli investimenti previsti non superino 25 000 ecu. 2. Il regime di aiuti di cui al paragrafo 1 è limitato alle aziende agricole - il cui reddito da lavoro per ULU sia inferiore al reddito di riferimento di cui al paragrafo 3, - il cui piano di miglioramento ai sensi del paragrafo 1, lettera c) non prevede un reddito da lavoro superiore al 120 % del reddito di riferimento. Inoltre, gli Stati membri possono limitare il regime d'aiuti di cui al paragrafo 1 alle aziende agricole a carattere familiare. 3. Gli Stati membri stabiliscono il reddito di riferimento di cui al paragrafo 2, in misura non superiore alla retribuzione lorda media dei lavoratori non agricoli nella regione. 4. Il piano di miglioramento di cui al paragrafo 1 comprende almeno - una descrizione della situazione iniziale; - una descrizione della situazione a piano ultimato, stabilita in base ad un bilancio di previsione; - l'indicazione delle misure e, in particolare, degli investimenti previsti. 5. Gli Stati membri definiscono la nozione di imprenditore agricolo a titolo principale ai fini del presente regolamento. Per le persone fisiche, tale definizione prevede almeno le condizioni seguenti: il reddito proveniente dall'azienda agricola deve essere pari o superiore al 50 % del reddito totale dell'imprenditore e il tempo di lavoro dedicato alle attività esterne all'azienda deve essere inferiore alla metà del tempo di lavoro totale dell'imprenditore. Per le persone diverse dalle persone fisiche, gli Stati membri definiscono tale nozione alla luce dei criteri di cui al comma precedente. 6. Gli Stati membri definiscono inoltre i criteri da prendere in considerazione per valutare la capacità professionale dell'imprenditore tenendo conto del livello di formazione agricola e/o di una durata minima di esperienza professionale.
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