Art. 41

Art. 41

In vigore dal 15 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 1991. Per il Consiglio Il Presidente P. BUKMAN (1) GU n. C 82 del 27. 3. 1991, pag. 7.(2) GU n. C 158 del 17. 6. 1991.(3) GU n. C 159 del 17. 6. 1991, pag. 31.(4) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.(5) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.(6) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.(7) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.(8) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25.(9) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.(10) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.(11) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.(12) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.(13) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 19.(14) GU n. L 351 del 21. 12. 1976, pag. 1.(15) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 5. ALLEGATO I Tabella di conversione dei bovini, equini, ovini e caprini in unità bestiame adulto (UBA), di cui all', paragrafo 5 e all', paragrafo 1, lettera a) Tori, vacche ed altri bovini di età superiore ai 2 anni, equini di età superiore a 6 mesi:1,0 UBA Bovini di età compresa tra 6 mesi e 2 anni:0,6 UBA Pecore:0,15 UBA Capre:0,15 UBA I coefficienti relativi alle pecore e alle capre sono applicabili a tutti gli importi per UBA, di cui all', paragrafo 5 e all', paragrafo 1. ALLEGATO II TABELLA DI CONCORDANZA Titolo VIII: Articolo 32 bis, paragrafo 3 bis Titolo VIII: paragrafo 1 Regolamento (CEE) n. 797/85 Regolamento (CEE) n. 1760/87 Presente regolamento
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:2328:oj#art-41