Art. 4

Art. 4

In vigore dal 15 lug 1991
1. Gli Stati membri istituiscono un regime di aiuti inteso ad incentivare la riconversione della produzione verso prodotti non eccedentari. 2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce l'elenco dei prodotti verso i quali può essere ammessa la riconversione, nonché le condizioni e le modalità di concessione dell'aiuto. 3. I produttori che ricevono un aiuto ai sensi del presente titolo non possono beneficiare per i terreni in questione di un aiuto ai sensi dei titoli I e II. 4. La Commissione stabilisce, secondo la procedura prevista all', le modalità d'applicazione del presente titolo. TITOLO IV Regime di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole
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