Art. 38 · 1. Le seguenti disposizioni particolari sono applicabili al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca:

Art. 38

1. Le seguenti disposizioni particolari sono applicabili al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca:

In vigore dal 15 lug 1991
a) I regimi previsti dai titoli I e II sono applicabili a decorrere dalla campagna 1991/1992. b) In deroga a quanto disposto dall', paragrafo 2, i terreni coltivati a patate, possono beneficiare dell'aiuto al ritiro dei seminativi dalla produzione. c) Qualora in un'azienda la superficie dei seminativi, comprese, eventualmente, le terre coltivate a patate, superi i 750 ettari, la condizione del ritiro di meno del 20 % di tali terre prevista nel paragrafo 3 dell', è sostituita dalla condizione del ritiro di non meno di 150 ettari. d) Nel caso della creazione di aziende agricole a carattere familiare: - non si applica la condizione di cui all', paragrafo 2, primo trattino; - la Repubblica federale di Germania può accordare gli aiuti di cui agli agli agricoltori che non hanno superato i 55 anni; tuttavia, gli aiuti erogati ad agricoltori che hanno compiuto 40 anni non sono imputabili al Fondo. e) Le condizioni di cui all', paragrafo 3, secondo comma e all', paragrafo 4, primo trattino non sono applicabili agli aiuti accordati nell'ambito della creazione di nuove aziende agricole a carattere familiare o della ristrutturazione di aziende cooperative, se il numero di vacche lattifere presenti nell'insieme delle aziende nuove o ristrutturate non supera il numero di vacche lattifere precedentemente detenute dalle aziende preesistenti. Qualora il 31 dicembre 1990 il Consiglio non abbia ancora adottato il regime applicabile alle domande di aiuto per investimenti nel settore della suinicoltura presentate a decorrere dal 1o gennaio 1991, le condizioni previste per tale settore dall', paragrafo 4 riferentesi al numero dei posti per suini e dall', paragrafo 4, secondo comma, secondo trattino non sono applicabili agli aiuti accordati nell'ambito della creazione di nuove aziende agricole a carattere familiare o della ristrutturazione di aziende cooperative, se il numero di posti per suini dell'insieme delle aziende nuove o ristrutturate non supera il numero di posti per suini di cui disponevano precedentemente le aziende preesistenti. f) Il volume di investimento di cui all', paragrafo 2, primo comma è portato a 140 000 ecu per ULU e a 280 000 ecu per azienda. g) Nell'ambito della ristrutturazione delle aziende cooperative, l', paragrafo 5 è applicabile anche alle associazioni che non assumono la forma giuridica di una cooperativa. h) Nel corso del 1991 può venir applicato un regime particolare di aiuto alle aziende agricole ubicate in zone svantaggiate delimitate secondo parametri che la Repubblica federale di Germania dovrà determinare. Durante tale periodo il titolo VI non è applicabile al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca. Le spese effettuate nel quadro di tale regime particolare non sono imputabili al Fondo. 2. Le disposizioni del paragrafo 1, lettere da b) a g) sono applicabili fino al 31 dicembre 1993. Entro la fine del 1992, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'attuazione e sullo sviluppo degli interventi e delle misure strutturali. A seconda dei risultati ottenuti e dell'evoluzione della situazione, la Commissione può, se del caso, presentare proposte intese ad aumentare l'efficacia di dette misure.
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