Art. 36
In applicazione dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 4253/88, gli Stati membri prevedono mezzi di controllo
In vigore dal 15 lug 1991
efficaci, che dovranno comprendere almeno la verifica degli elementi essenziali dell'impegno assunto dal beneficiario e dei documenti giustificativi, nonché controlli sul posto intesi ad accertare la corrispondenza tra i dati che figurano nella domanda di contribuzione e la situazione reale.
Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate, se del caso, dalla Commissione, secondo la procedura prevista all' del regolamento (CEE) n. 4253/88.
Storico versioni
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