Art. 33
In vigore dal 15 lug 1991
1. Le domande di rimborso vertono sulle spese effettuate dagli Stati membri nel corso dell'anno civile e sono presentate alla Commissione anteriormente al 1o giugno dell'anno successivo.
2. La Commissione può concedere acconti.
3. La Commissione stabilisce le modalità d'applicazione del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:2328:oj#art-33