Art. 3
In vigore dal 15 lug 1991
1. Gli Stati membri istituiscono un regime di aiuti destinato all'estensivazione per i prodotti eccedentari. Sono considerati eccedentari i prodotti per i quali non vi sono, in modo sistematico a livello comunitario, sbocchi normali non sovvenzionati.
2. Per estensivazione si intende la riduzione pari almeno al 20 %, per un periodo minimo di cinque anni, della produzione del prodotto considerato, senza che aumentino le capacità di altre produzioni eccedentarie. Tuttavia, tale aumento è ammesso proporzionalmente ad un eventuale aumento della superficie agricola utile dell'azienda.
3. Gli Stati membri determinano:
a) le condizioni della concessione dell'aiuto, in particolare le modalità di riduzione della produzione per i vari prodotti. Al fine di realizzare la riduzione della produzione di cui al paragrafo 2, per le carni bovine tali modalità possono prevedere che il numero dei capi di bestiame sia ridotto almeno del 20 %. Per quanto riguarda il vino, esse possono prevedere che il rendimento per ettaro sia ridotto almeno del 20 %;
b)
l'importo dell'aiuto in funzione dell'impegno sottoscritto dal beneficiario e delle perdite di reddito nonché la forma di pagamento;
c)
il periodo di riferimento, secondo la produzione interessata, per il calcolo della riduzione;
d)
l'impegno che il beneficiario deve sottoscrivere segnatamente in previsione di un controllo volto ad accertare che la produzione sia effettivamente diminuta.
4. Qualora il regime venga applicato nel settore lattiero-caseario, la riduzione della produzione viene calcolata in base al quantitativo di riferimento assegnato a norma del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (;), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3641/90 ($). I quantitativi di riferimento sospesi a norma del presente paragrafo non possono essere oggetto di una nuova destinazione o assegnazione durante il periodo della sospensione.
L'importo imputabile dell'indennità corrisposta ai sensi del regolamento (CEE) n. 775/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo alla sospensione temporanea di una parte dei quantitativi di riferimento previsti dall'articolo 5 quater, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 (=), è detratto dall'importo imputabile dell'aiuto.
(;) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
($) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 5.
(=) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 5.
5. I produttori che ricevono un aiuto ai sensi del presente titolo non possono beneficiare, per i terreni sottoposti ad estensivazione, di un aiuto ai sensi dei titoli I e III.
6. La Commissione stabilisce, secondo la procedura prevista all', le modalità d'applicazione del presente titolo e in particolare gli importi dell'aiuto annuale massimo imputabile al Fondo.
TITOLO III Riconversione della produzione
Storico versioni
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