Art. 29 · 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

Art. 29

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

In vigore dal 15 lug 1991
- i progetti delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che essi prevedono di adottare in applicazione del presente regolamento, in particolare le disposizioni relative all'; - il testo delle disposizioni vigenti atte a consentire l'applicazione del presente regolamento. 2. Nel comunicare i progetti delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e il testo delle disposizioni già in vigore di cui al paragrafo 1, gli Stati membri illustrano il nesso esistente a livello regionale tra le misure di cui trattasi, da un lato, e la situazione economica e le caratteristiche delle strutture agrarie, dall'altro. 3. Per i progetti comunicati ai sensi del paragrafo 1, primo trattino, la Commissione esamina, in funzione della loro conformità alle norme del presente regolamento e tenendo conto degli obiettivi dello stesso, nonché del nesso necessario tra le varie misure, se ricorrano i presupposti per l'intervento finanziario della Comunità nell'azione di cui all'. Entro i due mesi successivi alla comunicazione, la Commissione emette un parere in materia, previa consultazione del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale. 4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, immediatamente dopo averle adottate, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di cui al paragrafo 3.
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