Art. 28

Art. 28

In vigore dal 15 lug 1991
1. Nella misura in cui il relativo finanziamento non è concesso nel quadro del regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo (;), gli Stati membri possono istituire, nelle regioni in cui risulta necessario ed ai fini di una buona attuazione delle azioni corrispondenti, un (;) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 21. regime di aiuti particolari allo scopo di migliorare la qualificazione professionale dei beneficiari delle misure di cui agli e da 5 a 16 nonché dei giovani agricoltori che non hanno ancora raggiunto i 40 anni. Tale regime può comprendere: - corsi o tirocini di formazione e di perfezionamento professionale per imprenditori, coadiutori familiari e salariati agricoli che hanno superato l'età della scuola dell'obbligo, nonché corsi o tirocini di formazione complementare per tali persone, al fine di preparare gli agricoltori al riorientamento qualitativo della produzione, all'applicazione di metodi di produzione compatibili con le esigenze della protezione dello spazio naturale e all'acquisizione della formazione necessaria per lo sfruttamento della loro superficie forestale; - corsi o tirocini di formazione per dirigenti e amministratori di associazioni di produttori e di cooperative in funzione della necessità di migliorare l'organizzazione economica dei produttori e la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli della regione in questione; - i corsi di formazione complementare, necessari per conseguire il livello di formazione professionale di cui all', aventi una durata di almeno 150 ore. 2. Il regime di aiuti di cui al paragrafo 1 comprende la concessione di aiuti a) per la frequenza ai corsi o ai tirocini, b) per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi e dei tirocini. 3. Le spese sostenute dagli Stati membri per la concessione degli aiuti di cui al paragrafo 2, lettere a) e b) sono imputabili al Fondo sino a concorrenza di 7 020 ecu per persona che abbia seguito corsi o tirocini completi; di tale importo 2 507 ecu sono riservati ai corsi o ai tirocini complementari concernenti il riorientamento della produzione, l'applicazione dei metodi di produzione compatibili con la protezione dello spazio naturale e lo sfruttamento delle superfici boschive. Le azioni oggetto del presente articolo non comprendono i corsi o i tirocini che rientrano in programmi o cicli normali dell'insegnamento agricolo medio o superiore. TITOLO X Disposizioni generali e finanziarie
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