Art. 26
In vigore dal 15 lug 1991
1. Gli Stati membri possono concedere agli imprenditori agricoli che effettuano l'imboschimento delle superfici agricole e non beneficiano del premio di cui all' del regolamento (CEE) n. 1096/88 un premio annuo per ettaro boschivo.
2. L'importo massimo ammissibile del premio annuo di cui al paragrafo 1 è fissato a 150,4 ecu per ettaro boschivo all'anno.
Detto importo è ridotto a 50,2 ecu per ettaro se, per una medesima superficie, viene concesso un aiuto previsto al titolo I o al titolo II per la durata di tale aiuto.
Il premio è ammissibile per una durata massima di venti anni a decorrere dall'imboschimento iniziale.
3. Gli Stati membri fissano l'importo e la durata del premio annuale in funzione delle perdite di reddito e delle essenze o dei tipi di alberi utilizzati per l'imboschimento.
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