Art. 23

Art. 23

In vigore dal 15 lug 1991
Gli Stati membri determinano le zone di cui all'. Essi definiscono in funzione degli obiettivi perseguiti le prassi di produzione rispondenti alle esigenze della protezione dell'ambiente e delle risorse naturali o della conservazione dello spazio naturale e del paesaggio. Essi stabiliscono anche le regole ed i criteri che si devono osservare per quanto concerne le prassi di produzione di cui all', in particolare per quanto riguarda il mantenimento o la riduzione dell'intensità della produzione e/o la densità di bestiame. Essi fissano inoltre l'importo e la durata del premio, che debbono dipendere dall'impegno assunto dall'agricoltore nel contesto del programma.
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