Art. 19
1. Gli importi dell'indennità compensativa sono fissati dagli Stati membri in funzione della gravità e degli svantaggi
In vigore dal 15 lug 1991
naturali permanenti che pregiudicano l'attività agricola ed entro i limiti sottoindicati, fermo restando che l'indennità non può essere inferiore a 20,3 ecu per UBA o, eventualmente, per ha nelle zone di cui all' della direttiva 75/268/CEE:
a) per la produzione bovina, equina, ovina e caprina, l'indennità è calcolata in base all'entità del bestiame detenuto. L'indennità concessa non può superare 102 ecu per UBA. L'importo totale dell'indennità concessa non può superare 102 ecu per ettaro di superficie foraggera totale dell'azienda. La tabella per la conversione delle unità di bovini, equini, ovini e caprini in UBA è riportata all'allegato I.
Tuttavia, l'importo totale dell'indennità concessa può essere portato a 121,5 ecu per UBA e per ettaro nelle zone agricole svantaggiate in cui ciò sia giustificato dalla particolare gravità di svantaggi naturali permanenti.
La concessione dell'indennità è limitata ad 1,4 UBA per ettaro di superficie foraggera totale dell'azienda.
Le vacche il cui latte sia destinato alla commercializzazione possono essere prese in considerazione per il calcolo dell'indennità soltanto nelle zone di cui all', paragrafo 3, della direttiva 75/268/CEE, nonché nelle zone di cui all', paragrafi 4 e 5, della stessa direttiva, nelle quali la produzione di latte costituisce una parte considerevole della produzione delle aziende.
Allorché gli Stati membri si avvalgono di questa facoltà nelle zone di cui all', paragrafi 4 e 5 di detta direttiva, il numero delle vacche da latte da prendere in considerazione, per imprenditore beneficiario, nel calcolo dell'indennità non può superare 20 unità;
b)
qualora si tratti di produzioni diverse da quella bovina, equina, ovina e caprina, l'indennità è calcolata in funzione della superficie coltivata, detratta la superficie destinata all'alimentazione del bestiame nonché:
iii) per quanto riguarda l'insieme delle zone agricole svantaggiate, detratta la superficie destinata alla produzione del frumento:
- ad eccezione della superficie destinata alla produzione di frumento duro nelle zone che non fanno parte di quelle contemplate dal regolamento (CEE) n. 3103/76 del Consiglio, del 16 dicembre 1976, relativo all'aiuto per il frumento duro (14), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1216/89 (15);
- ad eccezione della superficie destinata alla produzione di grano tenero nelle zone in cui la resa media non supera 2,5 tonnellate per ettaro destinato a questa produzione;
iii) per quanto riguarda la totalità delle zone agricole svantaggiate, detratta la superficie destinata alla coltivazione intensiva di meli, peri o peschi superiore a 0,5 ha per azienda;
iii) per quanto riguarda le zone agricole sfavorite di cui all', paragrafi 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE detratta la superficie destinata alla produzione di vino, ad eccezione dei vigneti la cui resa non supera 20 ettolitri per ettaro, alla produzione di barbabietole da zucchero e a colture intensive.
L'importo dell'indennità non può superare 102 ecu per ettaro. Tuttavia in zone agricole svantaggiate in cui la particolare gravità degli svantaggi naturali permanenti lo giustifichi, l'importo totale dell'indennità concessa può essere elevato a 121,5 ecu per ettaro;
c)
gli Stati membri possono variare l'importo dell'indennità compensativa in base alla situazione economica dell'azienda e al reddito del conduttore che beneficia dell'indennità compensativa. L'importo dell'indennità può essere variato anche in funzione dell'utilizzazione di prassi agricole rispondenti alle esigenze della protezione dell'ambiente o della conservazione dello spazio naturale, fermo restando che il beneficio di eventuali maggiorazioni non può essere cumulato con gli aiuti di cui all'.
2. Gli Stati membri possono astenersi dal concedere l'indennità compensativa per tutte o alcune delle produzioni che possono beneficiare del provvedimento di cui al paragrafo 1, lettera b).
3. L'importo massimo imputabile al Fondo è limitato all'equivalente di 120 unità per azienda, sia che si tratti di unità di bovini adulti (UBA) sia che si tratti di unità di superficie (ha): inoltre, oltre l'equivalente delle prime 60 unità, l'importo massimo imputabile per UBA o per ha è ridotto alla metà dell'importo massimo dell'indennità di cui al paragrafo 1.
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