Art. 18
In vigore dal 15 lug 1991
1. Sono beneficiari dell'indennità compensativa concessa dagli Stati membri, gli imprenditori che coltivano almeno 3 ha di superficie agricola utilizzata e che si impegnano a proseguire un'attività agricola conforme agli obiettivi di cui all' della direttiva 75/268/CEE, per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento dell'indennità compensativa; può essere esonerato da tale impegno l'imprenditore che cessi l'attività agricola, nel caso in cui sia garantita la continuità di sfruttamento delle superfici interessate; l'imprenditore è inoltre esonerato da tale impegno in caso di forza maggiore, in particolare in caso di espropriazione o di acquisizione per pubblica utilità. È esonerato inoltre dall'impegno l'imprenditore che percepisce una pensione di vecchiaia.
Tuttavia, per il Mezzogiorno, comprese le isole, per le regioni dei dipartimenti francesi d'oltremare, e per le regioni spagnole, greche e portoghesi, la superficie agricola per azienda è fissata a 2 ettari.
2. Le spese relative all'indennità compensativa non danno diritto ad alcun rimborso a norma dell', se l'imprenditore percepisce una pensione di vecchiaia.
3. Gli Stati membri possono stabilire condizioni complementari o limitative per la concessione dell'indennità compensativa, anche a favore di prassi rispondenti alle esigenze della tutela dell'ambiente e della conservazione dello spazio naturale.
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