Art. 16

Art. 16

In vigore dal 15 lug 1991
1. Gli Stati membri possono concedere, su richiesta, alle associazioni agricole riconosciute aventi come scopo la creazione di servizi di gestione delle aziende un aiuto all'avviamento, per contribuire alla copertura dei loro costi di gestione. 2. L'aiuto di cui al paragrafo 1 è concesso per l'attività di agenti incaricati di analizzare i risultati contabili ed altri dati per conto degli imprenditori. 3. Per dare diritto all'aiuto di cui al paragrafo 1, il servizio di gestione d'azienda deve essere riconosciuto dallo Stato membro ed occupare a tempo pieno almeno un agente qualificato per le funzioni di cui al paragrafo 2. 4. Gli Stati membri determinano le condizioni del riconoscimento dei servizi di cui al paragrafo 1, in particolare: - la forma giuridica, - le condizioni di gestione e di contabilità - la loro durata minima, che deve essere di almeno dieci anni, - il numero minimo degli agricoltori affiliati. 5. Gli Stati membri fissano l'aiuto all'avviamento, di cui al paragrafo 1, fino a concorrenza di 36 105 ecu per agente impiegato a tempo pieno nelle attività di cui al paragrafo 2. Tale importo va ripartito sui primi cinque anni di attività di ogni agente; esso può essere ripartito in modo decrescente nel corso di tale periodo. 6. Gli Stati membri possono sostituire il sistema d'aiuto all'avviamento di cui al paragrafo 5 con un sistema di aiuto all'avviamento per l'introduzione di una determinata gestione aziendale, a favore degli imprenditori a titolo principale che ricorrono ai servizi di gestione di cui al paragrafo 1. In questo caso gli Stati membri fissano l'aiuto fino a concorrenza di 501,4 ecu per azienda, da ripartire su almeno due anni. TITOLO VI Misure specifiche a favore dell'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate
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