Art. 15

Art. 15

In vigore dal 15 lug 1991
PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 391R2328.11. Gli Stati membri possono concedere, su richiesta, alle associazioni agricole riconosciute aventi come finalità la prestazione di servizi di sostituzione nell'azienda, un aiuto all'avviamento per contribuire alla copertura dei loro costi di gestione. 2. Per dare diritto all'aiuto di cui al paragrafo 1, il servizio di sostituzione deve essere riconosciuto dallo Stato membro ed occupare a tempo pieno almeno un agente pienamente qualificato per i servizi che deve prestare. 3. Gli Stati membri determinano le condizioni di riconoscimento dei servizi di cui al paragrafo 1, in particolare: - la forma giuridica, - le condizioni di gestione e di contabilità, - i casi di sostituzione, che possono comprendere la sostituzione dell'imprenditore, del suo coniuge o di un coadiuvante adulto, - la loro durata minima, che deve essere di almeno dieci anni, - il numero minimo degli agricoltori affiliati. 4. Gli Stati membri fissano l'aiuto all'avviamento di cui al paragrafo 1, fino a concorrenza di 12 035 ecu per agente di sostituzione occupato a tempo pieno nelle attività di cui al paragrafo 2. Tale importo deve essere ripartito sui primi cinque anni di attività di ogni agente; può essere ripartito anche in modo decrescente nel corso di tale periodo.
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