Art. 10

Art. 10

In vigore dal 15 lug 1991
1. Gli Stati membri possono concedere aiuti speciali per il primo insediamento ai giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto 40 anni, a condizione che: - il giovane agricoltore si insedi in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda; per insediamento in qualità di capo dell'azienda si intende l'assunzione della responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale per la gestione dell'azienda stessa e dello statuto sociale stabilito nello Stato membro interessato per i capi d'azienda indipendenti: - il giovane agricoltore si insedi come agricoltore a titolo principale o inizi ad esercitare l'attività agricola a titolo principale dopo un insediamento come agricoltore a tempo parziale; - la qualificazione professionale del giovane agricoltore si situi ad un livello sufficiente al momento dell'insediamento o al più tardi due anni dopo l'insediamento; - l'azienda richieda un volume di lavoro equivalente almeno ad una ULU, fermo restando che tale volume deve essere raggiunto al più tardi due anni dopo l'insediamento. 2. Gli aiuti all'insediamento possono consistere in: a) un premio unico per un importo massimo imputabile di 10 000 ecu. Il pagamento di questo premio può essere scaglionato su cinque anni al massimo. Gli Stati membri possono sostituire questo premio con un abbuono d'interessi equivalente; b) un abbuono d'interessi per i prestiti contratti per coprire le spese derivanti dall'insediamento. Il tasso dell'abbuono è del 5 % al massimo per un periodo di quindici anni; il valore capitalizzato di tale abbuono non può essere superiore a 10 000 ecu. Gli Stati membri possono versare, sotto forma di sovvenzione, l'equivalente dell'abbuono che risulta dall'entità e dalla durata dei prestiti contratti. 3. Gli Stati membri definiscono: - le condizioni del primo insediamento, - le condizioni specifiche, nel caso in cui il giovane agricoltore non si insedi come unico capo dell'azienda e in particolare vi si insedi nel quadro di associazioni o di cooperative aventi per oggetto principale la gestione di un'azienda agricola, restando inteso che tali condizioni devono essere equivalenti a quelle richieste per l'insediamento come unico capo dell'azienda, - la formazione professionale agricola richiesta al momento del primo insediamento o entro i due anni successivi all'insediamento stesso, affinché il premio sia imputabile al Fondo, - le modalità secondo le quali si verifica che il volume di lavoro equivalente ad almeno una ULU è stato raggiunto entro il termine massimo di due anni dall'insediamento, - l'importo degli aiuti all'insediamento.
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