Art. 1

Art. 1

In vigore dal 15 lug 1991
1. Per accelerare l'adeguamento delle strutture agrarie nella Comunità conformemente all'obiettivo n. 5 a) di cui all' del regolamento (CEE) n. 2052/88 è istituita un'azione comune ai sensi dell', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4256/88, la quale è attuata dagli Stati membri ed ha i seguenti obiettivi: i) contribuire a ripristinare l'equilibrio fra la produzione e la capacità del mercato; iii) contribuire al miglioramento dell'efficienza delle aziende agricole mediante il rafforzamento e la riorganizzazione delle loro strutture e la promozione di attività complementari; iii) mantenere in essere una comunità agricola vitale per contribuire allo sviluppo del tessuto sociale delle zone rurali, assicurando un tenore di vita equo per gli agricoltori e compensando gli effetti degli svantaggi naturali nelle zone di montagna e nelle zone svantaggiate; iv) contribuire alla tutela dell'ambiente e alla conservazione dello spazio naturale, compresa la salvaguardia durevole delle risorse naturali dell'agricoltura. 2. Conformemente all', paragrafo 2, lettera b) ed all', paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88, il FEAOG, sezione orientamento, in appresso denominato «Fondo», interviene nel quadro dell'azione comune di cui al paragrafo 1, cofinanziando regimi di aiuti nazionali mediante rimborso, nei modi previsti nel titolo X, delle spese effettuate dagli Stati membri e concernenti: a) i regimi destinati a incentivare la riconversione e l'estensivazione della produzione; b) le misure relative agli investimenti nelle aziende agricole, effettuati in particolare per ridurre i costi di produzione, migliorare le condizioni di vita e di lavoro degli agricoltori, promuovere la diversificazione della loro attività, compresa la commercializzazione dei prodotti nell'azienda, e preservare e migliorare l'ambiente naturale; c) le misure intese all'incentivazione dell'insediamento di giovani agricoltori; d) le misure d'accompagnamento a favore delle aziende agricole relative all'introduzione di una determinata contabilità e all'avviamento di associazioni, servizi e altre azioni che interessano più aziende; e) le misure intese a sostenere i redditi agricoli e a mantenere in essere una comunità agricola vitale nelle zone di montagna o svantaggiate, mediante aiuti all'agricoltura intesi a compensare gli svantaggi naturali; f) le misure intese alla protezione dell'ambiente e alla salvaguardia dello spazio naturale con appropriate prassi di produzione agricola; g) le misure forestali a favore delle aziende agricole; h) le azioni di formazione professionale connesse con le misure di cui alle lettere da a) a d). Conformemente al titolo X, la partecipazione del FEAOG, sezioni garanzia o orientamento, in parti uguali, all'azione comune di cui al paragrafo 1, concerne le misure connesse al regime volto a incentivare il ritiro dei seminativi. Per quanto riguarda la parte delle spese finanziarie della sezione orientamento, le modalità di applicazione finanziaria per l'azione comune sono, in via eccezionale, costituite da quelle che si applicano alla sezione garanzia. TITOLO I Ritiro dei seminativi dalla produzione
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