Art. 1 · Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3420/83 è sostituito dal testo seguente:

Art. 1

Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3420/83 è sostituito dal testo seguente:

In vigore dal 15 lug 1991
« 1. L'immissione in libera pratica dei prodotti di cui all'allegato III, originari dei paesi a commercio di Stato, è soggetta a restrizioni quantitative negli Stati membri specificati nell'allegato, a fronte dei prodotti considerati. Tuttavia, per quanto riguarda l'Ungheria, la Polonia, la Bulgaria, la Cecoslovacchia, la Romania e l'Unione Sovietica, le uniche restrizioni quantitative che gli Stati membri possono mantenere sono quelle che riguardano i prodotti elencati nell'allegato I, nella versione del regolamento (CEE) n. 196/91 (*), del regolamento (CEE) n. 288/82 (**), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 371/91 (***). L'applicazione di dette restrizioni quantitative all'immissione in libera pratica dei prodotti originari di questi paesi è tuttavia sospesa negli Stati membri, eccezion fatta per la Spagna e il Portogallo, fino al 31 dicembre 1991. La sospensione non si applica ai prodotti tessili reimportati nella Comunità dopo essere stati sottoposti a perfezionamento, trasformazione o lavorazione in Bulgaria, Cecoslovacchia, Romania o, a decorrere dal 1o gennaio 1991, in Polonia o in Ungheria. Qualora l'importazione di uno dei prodotti provochi o rischi di provocare difficoltà economiche nella Comunità o in una delle sue regioni, la restrizione quantitativa corrispondente può essere ripristinata secondo le modalità di cui al titolo IV. (*) GU n. L 21 del 26. 1. 1991, pag. 1. (**) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1. (***) GU n. L 43 del 16. 2. 1991, pag. 14. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o agosto 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 1991. Per il Consiglio Il Presidente P. BUKMAN (1) GU n. L 346 dell'8. 12. 1983, pag. 6. (2) GU n. L 262 del 26. 9. 1990, pag. 11. (3) GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 1. (4) GU n. L 138 del 31. 5. 1990, pag. 1. (5) GU n. L 68 del 15. 3. 1990, pag. 1.
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