Art. 6

Art. 6

In vigore dal 15 lug 1991
1. La Commissione attua le azioni nel rispetto del programma indicativo di cui all'. 2. Gli appalti di forniture sono stipulati mediante gara aperta ad eccezione dei casi previsti all'articolo 116 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. Gli appalti di servizi sono stipulati, di norma, mediante gara ristretta e mediante intesa diretta per interventi fino a 300 000 ecu. A partire dal 1o gennaio 1992, questo importo sarà riveduto dal Consiglio sulla base di una proposta della Commissione, e in funzione dell'esperienza acquisita in casi analoghi. La partecipazione alle gare, aggiudicazioni, appalti e contratti è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e dell'Unione Sovietica. 3. Le imposte, i dazi e le tasse sono esclusi dal finanziamento comunitario.
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