Art. 5
In vigore dal 15 lug 1991
1. Gli orientamenti generali annuali sono stabiliti in un programma indicativo in cui figurano tutte le azioni di cui all', paragrafo 4. Essi definiscono l'impostazione dell'assistenza comunitaria nei settori di concentrazione e le modalità di esecuzione delle azioni. Essi sono adottati annualmente secondo la procedura prevista all', paragrafi 2 e 3.
2. Per il 1991 gli orientamenti settoriali sono fissati in programmi settoriali per i settori prioritari che sono descritti all', paragrafo 3 e che comportano un elenco dei principali progetti nonché, nella misura del possibile, una stima dei relativi costi. Gli orientamenti settoriali per il 1991 sono adottati secondo la procedura prevista all', paragrafi 2 e 3.
3. I progetti di assistenza tecnica finanziati a titolo del bilancio 1992 sono adottati secondo la procedura prevista all', paragrafi 2 e 3.
Storico versioni
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