Art. 4
In vigore dal 15 lug 1991
1. L'assistenza comunitaria assume la forma di aiuti non rimborsabili, da erogare in quote successive a mano a mano che saranno realizzate le azioni.
2. Le decisioni di finanziamento e tutti i contratti che ne derivano conferiscono tra l'altro espressamente un potere di controllo ai servizi competenti della Commissione ed alla Corte dei conti: il contratto è effettuato, se del caso, in loco.
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