Art. 1 · Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 790/89 è sostituito dal testo seguente:

Art. 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 790/89 è sostituito dal testo seguente:

In vigore dal 15 lug 1991
« Articolo 2 Il massimale per ettaro di cui all'articolo 14 quinquies, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72 per un piano la cui realizzazione si estende su un periodo di dieci anni è suddiviso nel modo seguente: 1) una quota massima di 475 ecu all'anno per cinque anni interessa le azioni di estirpazione seguite da reimpianto e/o riconversione varietale. Tale quota massima copre il finanziamento dei lavori che sono connessi all'esecuzione delle suddette azioni e che interessano una superficie pari al massimo al 40 % della superficie totale del frutteto contemplata dal piano, di cui al massimo 20 % durante i primi due anni di esecuzione del piano e al massimo 20 % durante gli altri tre anni. Per gli anni rimanenti di esecuzione del piano la quota massima versata per le superfici reimpiantate o riconvertite è di 200 ecu all'anno; 2) una quota massima di 200 ecu all'anno per un periodo di dieci anni per i lavori connessi all'esecuzione delle altre azioni, che possono interessare la rimanente parte del frutteto. » Articolo 2 Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72.
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