Art. 5
In vigore dal 15 lug 1991
In applicazione dell', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1323/90, l'importo che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori di carni ovine e caprine, stabiliti nelle zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio (12), nei limiti e al tasso di cui all', paragrafo 7 e paragrafo 8, secondo comma, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3013/89, è fissato come segue:
- 4 ecu per pecora, per i produttori di cui all', paragrafi 2 e 4 dello stesso regolamento;
- 2,8 ecu per pecora, per i produttori di cui all', paragrafo 3 dello stesso regolamento;
- 2,8 ecu per carpa, per i produttori di cui all', paragrafo 5 dello stesso regolamento;
- 2,8 ecu per femmina della specie ovina, in caso di applicazione dell', paragrafo 8 dello stesso regolamento.
Tuttavia, per la Grecia, in caso di applicazione dell'articolo 22, paragrafo 6 dello stesso regolamento, l'acconto è fissato a:
- per gli animali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 22, paragrafo 6:
4 ecu per pecora
3,2 ecu per capra
4 ecu per pecora che produce agnelli pesanti;
- altri animali:
2,8 ecu per pecora che produce agnelli leggeri
2,8 ecu per capra.
Storico versioni
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