Art. 4

Art. 4

In vigore dal 15 lug 1991
1. L'importo stimato del premio pagabile per ovine diverse dalle pecore che danno diritto al premio e per regione, nelle zone di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 872/84, è il seguente: (in ecu) Regione Importo del premio pagabile per ovine diverse dalle pecore che danno diritto al premio 1 11,002 2. In applicazione dell', paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'acconto che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori di ovine diverse dalle pecore che possono beneficiare del premio, situati nelle zone di cui al paragrafo 1, è fissato come segue: (in ecu) Regione Importo del premio pagabile per ovine diverse dalle pecore che danno diritto al premio 1 3,301
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