Art. 2
1. L'importo del premio pagabile per pecora e per regione è il seguente:
In vigore dal 15 lug 1991
(in ecu)
Regione Importo stimato del premio pecora a favore dei produttori di agnelli Pesanti Leggeri 1 15,717 11,002 2 - Zona Irlanda - Irlanda del Nord 25,601 17,921 - Resto della regione 2 20,752 14,526 - Grecia (articolo 23, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89) 20,752 20,752 - Grecia (altre pecore) 1,733 1,206
2. In applicazione dell', paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3013/89, l'acconto che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori è fissato come segue:
(in ecu)
Regione Acconto del premio per pecora a favore dei produttori di agnelli Pesanti Leggeri 1 4,715 3,301 2 - Zona Irlanda - Irlanda del Nord 7,680 5,376 - Resto della regione 2 6,226 4,358 - Grecia (articolo 23, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89) 6,226 6,226 - Grecia (altre pecore) - -
Storico versioni
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