Art. 4
In vigore dal 15 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica fino al 31 dicembre 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1991. Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 387 del 31. 12. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 116 del 9. 5. 1991, pag. 46.
ALLEGATO
Categoria Codice NC Designazione delle merci Paesi terzi Unità Stati- membri Limiti quantitativi dal 24 aprile 1991 al 31 dicembre 1991 35 5407 10 00
5407 20 90
5407 30 00
5407 41 00
5407 42 10
5407 42 90
5407 43 00
5407 44 10
5407 44 90
5407 51 00
5407 52 00
5407 53 10
5407 53 90
5407 54 00
5407 60 10
5407 60 30
5407 60 51
5407 60 59
5407 60 90
5407 71 00
5407 72 00
5407 73 10
5407 73 91
5407 73 99
5407 74 00
5407 81 00
5407 82 00
5407 83 10
5407 83 90
5407 84 00
5407 91 00
5407 92 00
5407 93 10
5407 93 90
5407 94 00
ex 5811 00 00
ex 5905 00 70
Tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114 Indonesia Tonnellate ES 1 588
In addizione al limite quantitativo indicato per il periodo dal 24 aprile al 31 dicembre 1991 una quantità ad hoc eccezionale di 150 tonnellate può essere importata in Spagna nel 1991.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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