Art. 2

Art. 2

In vigore dal 15 lug 1991
1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all', spediti dall'Indonesia verso la Spagna prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1215/91 non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione durante il periodo considerato. 2. Le importazioni dei prodotti spediti dopo la data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n.1215/91 dall'Indonesia verso la Spagna continuano ad essere subordinate al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato VI del regolamento (CEE) n. 4136/86. 3. Tutti i prodotti inviati dall'Indonesia verso la Spagna a decorrere dal 24 aprile 1991 ed immessi in libera pratica vengono dedotti dal limite quantitativo stabilito nell'allegato del presente regolamento per il periodo dal 24 aprile al 31 dicembre 1991. Tuttavia detto limite quantitativo non impedisce l'importazione dei prodotti ad esso soggetti spediti dall'Indonesia prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1215/91.
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