Art. 2
In vigore dal 15 lug 1991
Gli importi riscossi o depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento (CEE) n. 129/91 vengono riscossi secondo l'aliquota del dazio definitivo quando questa sia inferiore al dazio provvisorio e secondo l'aliquota del dazio provvisorio in tutti gli altri casi. Gli importi depositati eccedenti rispetto alle aliquote del dazio definitivo sono svincolati.
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