Art. 2

Art. 2

In vigore dal 15 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2) GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22. (3) GU n. L 80 del 27. 3. 1991, pag. 14. (4) GU n. L 165 del 27. 6. 1991, pag. 14. (5) GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 53.
Storico versioni

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