Art. 1

Art. 1

In vigore dal 12 lug 1991
Per il periodo dal 1o luglio al 30 novembre 1991, le percentuali di cui all', lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1789/81 sono ridotte al 3 %.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:2062:oj#art-1