Art. 1

Art. 1

In vigore dal 12 lug 1991
1. Nel periodo dal 15 luglio al 14 settembre l'organismo di intervento spagnolo figurante nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 859/89 procede all'acquisto, limitatamente ad un quantitativo massimo di 8 000 t, di carcasse, mezzene, quarti anteriori e quarti posteriori di bovini adulti, descritti nell'allegato III dello stesso regolamento. 2. Per ogni periodo di presa in consegna del quadro del regime di acquisto mediante gara di cui all', lettera b) del regolamento (CEE) n. 859/89, il prezzo di acquisto è fissato per 100 kg di carcasse o mezzene di categoria A e di qualità R3 ad un importo pari al prezzo massimo aggiudicato nelle procedure di gara ridotto di 2 ecu. Il prezzo delle altre qualità ammissibili si ottiene mediante l'applicazione dei coefficienti indicati nell'allegato IV del citato regolamento. 3. I prezzi dei quarti anteriori e posteriori sono derivati dal prezzo della carcassa mediante l'applicazione rispettivamente dei coefficienti 0,80 e 1,20 per il taglio diritto e 0,75 e 1,25 per il taglio detto « pistola ». 4. L'organismo di intervento spagnolo acquista i prodotti offerti alle condizioni stabilite al titolo I, sezione I e ai titoli II e III del regolamento (CEE) n. 859/89. 5. Il pagamento dei prodotti acquistati dall'organismo di intervento è effettuato tra il quarantacinquesimo e il sessantesimo giorno successivo al giorno della presa in consegna.
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