Art. 2
In vigore dal 12 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1991. Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6. (3) GU n. L 387 del 31. 12. 1987, pag. 81. (4) GU n. L 301 del 19. 10. 1989, pag. 10.
Storico versioni
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