Art. 7

Art. 7

In vigore dal 12 lug 1991
Le offerte devono pervenire alla Commissione, tramite l'organismo d'intervento greco, al più tardi un'ora e mezza dopo la scadenza del termine settimanale di presentazione delle offerte specificato nel bando di gara. Esse devono essere trasmesse conformemente allo schema che figura in allegato. In mancanza di offerte, l'organismo d'intervento greco ne informa la Commissione entro lo stesso termine di cui al primo comma.
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