Art. 2
In vigore dal 12 lug 1991
1. Per determinare l'importo della restituzione di cui all', si procede a una gara.
2. La gara ha per oggetto i quantitativi di frumento duro di cui all', paragrafo 1, da esportare verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1124/77 (8).
3. La gara è indetta fino al 18 dicembre 1986. Fino a tale data si procede a gare settimanali, per le quali i termini di presentazione delle offerte sono specificati nel bando di gara.
4. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo d'intervento greco precisato nel bando di garo.
5. La gara si effettua conformemente alle disposizioni del presente regolamento e a quelle del regolamento (CEE) n. 279/75.
Storico versioni
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