Art. 8
In vigore dal 11 lug 1991
1. Ogni Stato membro comunica alla Commissione le misure adottate per l'applicazione del presente regolamento.
2. Ogni Stato membro comunica alla Commissione, alla fine di ogni semestre, un riassunto dei dati analitici delle determinazioni effettuati nel corso del semestre precedente.
Detti risultati sono esaminati dal comitato di gestione dei grassi secondo la procedura prevista all'articolo 39 del regolamento n. 136/66/CEE.
Storico versioni
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