Art. 5
In vigore dal 11 lug 1991
1. Salvo il disposto dell', gli Stati membri che hanno optato per la soluzione di cui all', paragrafo 2, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1703/91 controllano mediante telerilevamento aereo o spaziale i piani di utilizzazione presentati.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima del 31 dicembre 1991, il numero dei piani di utilizzazione per regione amministrativa o agricola.
3. I necessari controlli sono organizzati conformemente all'.
Storico versioni
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