Art. 4

Art. 4

In vigore dal 11 lug 1991
1. Gli Stati membri che hanno optato per la soluzione di cui all', paragrafo 2, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1703/91 istituiscono un regime di controllo casuale sul posto, concernente almeno il 3 % dei piani di utilizzazione presentati. 2. Il controllo verte principalmente sull'esistenza delle colture dichiarate nel piano di utilizzazione. 3. La verifica delle superfici viene effettuata con ogni mezzo idoneo.
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