Art. 24

Art. 24

In vigore dal 11 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 1. (2) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1. (3) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (4) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (5) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28. (6) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. ALLEGATO I Prodotti supplementari ammissibili al regime di ritiro temporaneo di seminativi Sono ammissibili i seminativi adibiti alle seguenti colture per il raccolto 1991: Codice NC Designazione delle merci 1001 90 10 Spelta destinata alla semina 1005 10 Granturco destinato alla semina 1007 00 10 Sorgo a grani ibrido destinato alla semina 1201 00 10 Fave di soia destinate alla semina 0713 10 11 0713 10 19 Piselli destinati alla semina 0713 50 10 Fave e favette destinate alla semina 1205 00 10 Semi di ravizzone o di colza destinati alla semina 1206 00 10 Semi di girasole destinati alla semina (1) GU n. L 84 del 28. 3. 1989, pag. 25. (2) GU n. L 84 del 28. 3. 1989, pag. 27. (3) GU n. L 207 del 19. 7. 1989, pag. 14. ALLEGATO II A norma dell' del regolamento (CEE) n. 1703/91, gli importi massimi del premio sono fissati come segue: in ECU/ha - Spagna: Regioni di cui al regolamento (CEE) n. 777/89 (1) Non irrigate - regioni svantaggiate: 123,8 - altre: 143,3 Irrigate - coltura estensiva: 228,8 - coltura semi-intensiva: 260,3 - coltura intensiva: 345,3 - Francia: Regioni di cui al regolamento (CEE) n. 778/89 (2): 100 - Italia: Regioni di cui al regolamento (CEE) n. 2157/89 (3): 380 - Portogallo: 100.
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