Art. 21
In vigore dal 11 lug 1991
1. Nel caso di indebito pagamento dell'aiuto e/o di indebito rimborso del prelievo di correspondabilità, i relativi importi sono recuperati, maggiorati di un interesse calcolato in funzione del tempo trascorso tra l'erogazione di tali importi ed il rimborso degli stessi da parte del beneficiario. Gli Stati membri stabiliscono il tasso d'interesse da applicare a questo calcolo, in base ai tassi d'interesse interbancari vigenti l'ultimo giorno lavorativo del mese in cui è stato eseguito il versamento ai richiedenti, maggiorato del 2 %.
2. Nel caso di irregolarità grave relativa all'importo del prelievo di corresponsabilità, il richiedente è inoltre escluso dal beneficio del regime previsto dal presente regolamento.
3. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono versati agli enti o uffici pagatori e da questi dedotti dalle spese finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, proporzionalmente al finanziamento comunitario.
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