Art. 20
In vigore dal 11 lug 1991
1. L'imprenditore di cui all' integra la domanda di aiuto con una domanda di rimborso del prelievo di corresponsabilità trattenuto sui cereali venduti nel corso della campagna 1991/1992. La domanda di rimborso deve essere corredata dai documenti giustificativi comprovanti che l'onere del prelievo di corresponsabilità di cui all' del regolamento (CEE) n. 2727/75 è stato sostenuto dal richiedente.
2. La domanda di cui al paragrafo 1 verte sulla totalità dei rimborsi relativi alle vendite di cereali nel corso della campagna 1991/1992. Essa è inoltrata entro il 31 agosto 1992.
3. Il prelievo di corresponsabilità viene rimborsato entro il 31 dicembre 1992. TITOLO V Disposizioni generali
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