Art. 2

Art. 2

In vigore dal 11 lug 1991
1. Ai fini del presente regolamento, la messa a riposo è il ritiro dalla produzione di un seminativo ai sensi dell', paragrafo 2. I seminativi messi a riposo conformemente al presente regolamento devono occupare una superficie di almeno 0,5 ha in proprietà compatta. 2. Le superfici messe a riposo devono essere oggetto, conformemente all', paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1703/91, di una manutenzione che garantisca la permanenza di un manto vegetale adeguato. Esse non devono essere utilizzate a scopo di lucro, né per fini agricoli, né per altri fini. 3. Su istanza motivata di uno Stato membro, la Comissione può autorizzare, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la sostituzione dell'obbligo di mantenere il manto vegetale con l'obbligo di praticare le operazioni meccaniche necessarie per preservare le riserve idriche, eliminare le erbe infestanti e prevenire gli incendi. Detta autorizzazione viene accordata per le regioni in cui le condizioni climatiche non consentono la permanenza di un manto vegetale adeguato. 4. Ai fini dell', paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1703/91, il « manto vegetale » è, a scelta dello Stato membro: - una vegetazione spontanea, nel qual caso si applica l', paragrafo 4, lettera a), ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1703/91; - e/o un impianto vegetale composto di una o più specie, nel qual caso le colture autorizzate sono stabilite dallo Stato membro. Il manto vegetale di cui al comma precedente deve essere falciato al momento opportuno, onde evitare la proliferazione di erbe infestanti. Il materiale vegetale ottenuto dalla falciatura non può essere rimosso prima del 31 agosto 1992. Lo Stato membro può autorizzare, qualora le circostanze climatiche lo rendano necessario, l'interramento del prodotto della falciatura prima del 31 agosto 1992. In tal caso, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione. 5. Le misure adeguate a favore dell'ambiente, di cui all', paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1703/91, possono riguardare, in particolare, la protezione delle acque e la salvaguardia della flora e della fauna selvatiche. A tal fine uno Stato membro può esigere un manto vegetale specifico o un particolare trattamento di quest'ultimo. TITOLO II Dichiarazione di coltivazione 1991 e regime di controllo
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