Art. 16

Art. 16

In vigore dal 11 lug 1991
Se dal controllo risulta nella domanda di aiuto, una sensibile eccedenza, fino al 10 % e di un ettaro al massimo, tra la superficie dichiarata e quella accertata, l'aiuto è calcolato sulla base di quest'ultima, previa deduzione dell'eccedenza constatata. Se l'eccedenza suddetta è superiore a detti limiti, la domanda è respinta.
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