Art. 15

Art. 15

In vigore dal 11 lug 1991
1. Conformemente all', paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1703/91, la superficie da considerare ai fini del versamento dell'aiuto è costituita dalle parcelle messe a riposo che raggiungono il limite minimo di cui all', paragrafo 1. 2. Lo Stato membro versa l'importo dell'aiuto al più tardi il 31 dicembre 1992.
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