Art. 13
In vigore dal 11 lug 1991
1. Il controllo di cui all' è organizzato dagli Stati membri di concerto con la Commissione e prevede un dispositivo di riscontro, mediante telerilevamento, dei piani di utilizzazione 1991 e delle domande di aiuto 1992.
2. Il dispositivo di cui al paragrafo 1 comprende come minimo, per ciascuno Stato membro:
- la selezione di un campione di dichiarazioni da verificare, corrispondente ad almeno l'8 % del totale;
- l'interpretazione fotografica di immagini o fotografie da cui si possano riconoscere i manti vegetali tra il 1991 e il 1992 e che consentano di valutare la superficie di ciascuna delle parcelle da ispezionare;
- la verifica sul posto, ad opera delle autorità competenti, di tutte le domande per le quali non sia possibile accertare l'esattezza delle dichiarazione sulla base dell'interpretazione fotografica.
3. La realizzazione ed il finanziamento delle operazioni di cui al paragrafo 2, secondo trattino, sono a carico della Commissione.
Storico versioni
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