Art. 12

Art. 12

In vigore dal 11 lug 1991
La percentuale di cui all', paragrafo 2 è aumentata del 10 % qualora dal controllo delle domande di aiuto risulti che, in un'unità amministrativa, il 20 % delle domande verificate ha dato luogo a rettifiche a detrimento dei richiedenti. Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.
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