Art. 10

Art. 10

In vigore dal 11 lug 1991
1. Gli Stati membri di cui agli istituiscono una procedura di controllo amministrativo e materiale che garantisca il rispetto dei criteri per la concessione dell'aiuto. Essi effettuano controlli casuali per verificare l'esattezza delle domande presentate. 2. I controlli sul posto vertono, in ogni unità amministrativa competente, su almeno il 5 % delle domande presentate.
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