Art. 1

Art. 1

In vigore dal 11 lug 1991
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di diidrostreptomicina di cui al codice NC 2941 20 10, originaria della Repubblica popolare cinese. 2. L'aliquota del dazio, applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è del 47,6 %. 3. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali. 4. L'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata al deposito di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
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