Art. 3
In vigore dal 11 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1991. Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 1. (3) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 74. (4) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 4. (5) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 15.
ALLEGATO
Prezzo minimo da pagare ai produttori
Prodotto ECU/100 kg netti franco produttore
per prodotti coltivati in: Spagna Portogallo altri
Stati membri Susine « d'Ente » della categoria di dimensione corrispondente a 66 frutti per 500 g 153,122 - 158,403
Aiuto alla produzione
Prodotto ECU/100 kg netti per prodotti ottenuti
da materie prime raccolte in: Spagna Portogallo altri
Stati membri Prugne secche ottenute da susine da innesto « d'Ente », essiccate, della categoria di dimensione corrispondente a 66 frutti per 500 g 61,340 - 66,357
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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