Art. 1 · Per la campagna di commercializzazione 1991/1992:

Art. 1

Per la campagna di commercializzazione 1991/1992:

In vigore dal 11 lug 1991
a) il prezzo minimo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86 da pagare ai produttori per le prugne secche da susine da innesto essiccate, e b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento applicabile alle prugne secche da susine pronte per il consumo umano, sono stabiliti in allegato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:2038:oj#art-1