Art. 2

Art. 2

In vigore dal 11 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 46. (2) GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 12. ALLEGATO Prezzo minimo da pagare ai produttori Prodotto ECU / 100 kg netti, franco produttore Ananassi destinati alla fabbricazione di conserve di ananassi 31,586 Aiuto alla produzione Prodotto ECU / 100 kg netti Conserve di ananassi 112,615
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