Art. 2
In vigore dal 11 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1991. Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 46. (2) GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 12.
ALLEGATO
Prezzo minimo da pagare ai produttori
Prodotto ECU / 100 kg netti,
franco produttore Ananassi destinati alla fabbricazione di conserve di ananassi 31,586
Aiuto alla produzione
Prodotto ECU / 100 kg netti Conserve di ananassi 112,615
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:2034:oj#art-2